Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.
La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.
Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità.
DECORRENZA E DURATA
Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.
Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.
QUANTO SPETTA
L'ammontare del beneficio economico viene determinato integrando fino a una data soglia, le risorse a disposizione delle famiglie.
In sede di prima applicazione, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell' ISEE), come indicato nella tabella seguente.
Per determinarne l'ammontare, bisogna sottrarre dalla soglia i trattamenti assistenziali fruiti dai componenti del nucleo (sono esclusi comunque quelli non sottoposti a una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore, in caso di percezione di redditi da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.
L’importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, in quanto non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335 (pari, per il 2018, a 5.889 euro annui).
Numero Componenti | Soglia di riferimento in sede di prima applicazione | Beneficio massimo mensile |
---|---|---|
1 | 2.250 € | 187,5 € |
2 | 3.532,5 € | 294,38 € |
3 | 4.590 € | 382,5 € |
4 | 5.535 € | 461,25 € |
5 o più | 5. 889,0 € | 490,75 € |
Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.
DECADENZA
In caso di sanzioni legate alla violazione del progetto personalizzato e alla presentazione di DSU contenenti dichiarazioni discordanti tra le componenti reddituali e patrimoniali dichiarate in DSU e rispetto a quanto effettivamente posseduto, sono previste ipotesi di revoca e decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.
REQUISITI
Dal 1° gennaio 2018, il REI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e incompatibilità.
Per quanto riguarda i requisiti familiari, il nucleo deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- un componente di minore età;
- una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
- una donna in stato di gravidanza;
- un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
- un valore ISRE ai fini REI (l'indicatore reddituale ISR dell' ISEEdiviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).
Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo:
- non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego ( NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.
Si precisa che il REI è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali anche durante la percezione della prestazione.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di accesso alla prestazione può essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi.
Per fruire del beneficio economico occorre essere sempre in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Si precisa che coloro che presentano la domanda di REI dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da febbraio) devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. Coloro che hanno presentato la domanda di REI a dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per l’ ISEE 2018 entro marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio.
COME FARE DOMANDA
In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'Istituto si avvale della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o revoca del beneficio. Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di REI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in REI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).
Per accedere al beneficio è necessario compilare e consegnare il modulo MV56 presso i comuni o gli altri punti di accesso individuatidai comuni o dagli ambiti. Tali punti sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di REI viene presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.
Il comune o l’ambito, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, deve effettuare le verifiche di propria competenza e trasmettere le domande all’Istituto, tramite il servizio online dedicato (compilazione manuale o upload) oppure tramite cooperazione applicativa (messaggio 30 novembre 2017, n. 4811).
Attraverso il servizio online l’interessato, accedendo con le proprie credenziali, può consultare lo stato della propria domanda inviata dal comune all’INPS.
In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali e dell’INPS, il beneficio economico è erogato tramite la Carta acquisti, ridenominata Carta REI.
La Carta REI consente la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile ed è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.
La Carta REI viene emessa da Poste Italiane SpA-Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emanerà contestualmente al provvedimento di accoglimento del REI la disposizione di emissione della Carta REI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione. Nel caso in cui, invece, venisse meno uno dei requisiti di accesso al REI, l’Istituto invierà all’interessato comunicazione, tramite lettera, di reiezione.
Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli uffici postali abilitati a rilasciare la Carta REI, presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I beneficiari già percettori del SIA dal 1° dicembre 2017 possono richiedere la trasformazione del SIA in REI fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. La durata del REI è, quindi, corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali il nucleo ha goduto.
Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in REI nel corso di fruizione del beneficio, il REI può essere, comunque, richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione. L’intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del REI.
A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA al 1° dicembre 2017, che presentino domanda di REI e siano in possesso dei relativi requisiti, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del REI senza soluzione di continuità nelle erogazioni. L’intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del REI.
Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, nel rispetto dei parametri economici relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione, di cui all’art. 3, co. 1, lettera b), decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Le comunicazioni di svolgimento dell’attività lavorativa sono effettuate all’atto della richiesta del beneficio, mediante la compilazione della sezione ReI-Com del modulo MV56, quando i componenti il nucleo familiare stiano svolgendo attività lavorativa e siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità dell’attestazione ISEE, in corso di validità e utilizzata ai fini dell’accesso alla prestazione (ad esempio attività lavorativa avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del REI).
In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI-Com (modulo MV57), entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio.
Prima di poter utilizzare la Carta REI, il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo della carta sono disponibili sul sito di Poste Italiane.
Il beneficiario del REI, per continuare a usufruire della misura, deve, oltre che rispettare quanto previsto dal progetto personalizzato:
- presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
- comunicare all’INPS, per il tramite del Comune e mediante il modello ReI-Com, le variazioni della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, riguardanti uno o più componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio;
- presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall’evento. Si precisa che laddove la variazione sia diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.